Il matrimonio è valido anche se la moglie è stata un uomo


Una sentenza della Corte d’appello di Firenze, pronunciata alla fine del 2025, ma resa nota solo ora, susciterà certamente clamore.

Partiamo dai fatti, quelli essenziali per farsi un’idea. Un uomo ha «cambiato sesso». Nel lessico giuridico (ma il lessico è importante perché è il segno della civiltà) si dice che ha ottenuto una sentenza di autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici, con correzione del sesso da «maschile» a «femminile» e con assunzione di un nome femminile. Dopo molti anni, si sposa con un uomo. Non gli confessa di essere stato un uomo, anzi lo inganna dicendogli di non poter avere figli a causa di un intervento di asportazione dell’utero. La coppia vive serenamente per molti anni, con una vita normale, anche dal punto di vista sessuale, se è vero che il marito dirà poi di non essersi accorto di nulla. Chiedono di adottare un bambino presentandosi come una famiglia serena, anche se la procedura di adozione non ha esito positivo. Dopo 18 anni di matrimonio, i coniugi si separano per le ragioni che possono normalmente portare alla crisi di una coppia: accuse di tradimento, rivendicazioni economiche. Poi però il marito, facendo una normale indagine catastale sui beni immobili intestati alla moglie, scopre il cambiamento del nome e quindi scopre di essere stato ingannato: la moglie, prima del matrimonio, era un uomo. Chiede quindi l’annullamento del matrimonio. Sia il tribunale, sia la Corte d’appello respingono la sua domanda e danno ragione alla moglie: il matrimonio è perfettamente valido. È giusto così? Partiamo dal testo della legge. L’articolo 122 del codice civile afferma che il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. I giudici ritengono che non ci sia stato alcun errore sull’identità dell’altro coniuge, perché il marito aveva voluto sposare proprio quella persona, indipendentemente dalla passata «correzione sessuale». Una motivazione ineccepibile. Più delicata è la questione dell’errore sulle «qualità personali dell’altro coniuge». Il tribunale aveva affermato che non c’è stato alcun errore giuridicamente rilevante. La Corte d’appello è invece più prudente e riconosce che un errore vi è stato perché il marito è stato indotto a percepire una realtà diversa da quella effettiva, essendogli stato nascosto che, alla nascita, la moglie aveva caratteristiche sessuali maschili. La legge dice che l’errore porta all’annullamento del matrimonio se si accerta che un coniuge non avrebbe accettato di sposarsi se avesse saputo la verità. È facile ritenere che, nel caso esaminato, il matrimonio non sarebbe stato celebrato: proprio per questo la verità è stata taciuta. Ma ciò non basta per dar ragione al marito. Il codice precisa che l’errore è rilevante solo se riguarda l’esistenza di una «malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale». Nessuna persona civile può oggi affermare che la «rettificazione di sesso» è indice di una qualche malattia o di una deviazione. Forse una «anomalia»? Ma che cosa è oggi la normalità? La sentenza della Corte d’appello sta prudentemente lontano da questa scivolosa questione e osserva invece che il codice prevede che l’errore deve comunque essere tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale. Nel caso esaminato questa condizione non si è verificata perché la coppia ha vissuto serenamente per 18 anni e la crisi non è certo dovuta a ciò che il marito aveva ignorato, cioè il precedente cambiamento di sesso della moglie. La domanda del marito è quindi infondata. Quanto è moderno il nostro vecchio codice! Più moderno di molti di noi. 

(Carlo Rimini - Ordinario di diritto privato Università di Milano)

Nessun commento:

Posta un commento